Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
La notificazione è eseguita per mezzo degli agenti comunali, che devono chiedere il rilascio di apposita ricevuta. In mancanza di ricevuta
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I ricorsi possono essere anche presentati nello stesso termine al comune, che ne rilascia ricevuta e li trasmette alla Commissione elettorale
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stessa Commissione elettorale mandamentale, che ne rilascia ricevuta.
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ricevuta con la indicazione dei documenti allegati.
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Il presidente della Commissione elettorale mandamentale invia ricevuta degli atti al sindaco, entro tre giorni dalla data della loro ricezione, della
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insieme con tutti i documenti. Il segretario comunale ne invia immediatamente ricevuta al presidente della Commissione.
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Commissione elettorale mandamentale, anche per tramite del comune che ne rilascia ricevuta.